Startup innovativa

  1. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l’incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
  2. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
    c) oggetto sociale;
    d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
    e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ((ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni)), con autocertificazione di veridicità;
    f) elenco delle società partecipate;
    g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
    h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
    l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.